Presentato oggi il ricorso da parte di cinque Enti di Promozione Sportiva, ACSI, AICS, ASI, Endas e Libertas, rappresentativi di oltre quattro milioni di associati.Nel documento preparato dagli avvocati Vittorio de Gregorio e Achille Reali, si richiede l’annullamento dell’art. 41, comma 1, del DPCM del 2 marzo 2021, solo per la parte in cui dispone che “Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva”, nonché della stessa disposizione per come interpretata e applicata nella FAQ n.5 del sito web istituzionale del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di un successiva nota del CONI che estende il provvedimento anche agli allenamenti.“In merito alla sospensione, nelle zone rosse, anche degli allenamenti per i soli atleti degli EPS, le FAQ interpretano in modo distorsivo e sbagliato quanto scritto nel DPCM”, così ha dichiarato Claudio Barbaro, Presidente di ASI, Associazioni Sportive e Sociali Italiane.
“Lo status di atleta agonista, sia esso federale o appartenente a un Ente di promozione sportiva, è identico dal punto di vista delle misure da adottare per la prevenzione e la sicurezza. Non si comprende, quindi, questa distinzione, che viola i diritti degli atleti e degli Enti di Promozione Sportiva”.
Siamo di fronte a una gravissima disparità di trattamento nonostante Federazioni ed Enti applichino le stesse misure di profilassi preventiva – sottolinea il ricorso presentato dagli Enti – tra Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva con anche la violazione dell’articolo 3 della Costituzione. Gli Enti di Promozione Sportiva hanno come finalità la promozione e l’organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ludiche, ricreative e formative. In particolare, svolgono attività con scopi di ricreazione, crescita, maturazione personale e sociale, nonché attività di avviamento alla pratica sportiva e tutela della salute, preziosi, ancor più, in questo periodo emergenziale.