Come per la prima indennità del 2021, relativa al periodo gennaio – marzo, l ’importo non sarà fisso ma differenziato in base all’ammontare dei compensi percepiti nell’anno 2019. In sostanza vengono individuate tre fasce parametrate all’ammontare degli importi pre Covid percepiti dal collaboratore.Qual è l’ammontare del bonus?
Per determinare l’ammontare del bonus va fatto riferimento all’importo dei compensi sportivi percepiti nell’anno 2019, come segue:
a) 2.400 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono superiori a 10.000 euro
b) 1.600 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono compresi tra 4.000 e 10.000 euro;
c) 800 euro se gli importi nel 2019 sono inferiori a 4.000 euro.
La novità rispetto alla precedente misura è che ai fini della determinazione dell’ammontare dell’indennità, Sport e Salute utilizzerà i dati dichiarati dai beneficiari all’Agenzia delle Entrate in merito ai compensi sportivi percepiti nell’anno 2019. In sostanza per la determinazione dell’importo spettante si farà riferimento agli importi delle CU e non all’ammontare dichiarato dal beneficiario nella prima domanda presentata a Sport e Salute. La soluzione appare sicuramente opportuna dopo che per la precedente misura si erano registrate diverse incongruenze conseguenti agli errori commessi in sede di compilazione delle istanze e che avevano comportato l’erogazione di indennità errate per eccesso o per difetto.
A quale periodo si riferisce?
Anche se la disposizione di legge, come per la precedente versione 2021, non fa riferimento ad un periodo preciso, ma a un’indennità complessiva, di fatto la misura è rivolta ai mesi di aprile e maggio come del resto specifica Sport e Salute negli aggiornamenti pubblicati sul sito il 28 maggio.
La norma non fa specifico riferimento a contratti in essere ad una certa data ma precisa che tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica e pertanto validi al fine di beneficiare del nuovo bonus 2021. Anche il nuovo decreto come il precedente conferma dunque la linea già adottata a partire dal D.L.137/20 sul bonus di novembre, inserendo un intervento di interpretazione autentica onde evitare – come era successo in passato- che Sport e Salute escluda dal beneficio coloro che abbiano contratti scaduti e non rinnovati ad una certa data.
Qual è la procedura da seguire?
L’indennità, come in precedenza, sarà erogata da Sport e Salute s.p.a. con le consuete modalità e prevede l’erogazione automatica per i soggetti che abbiano già beneficiato del bonus. Spetta soltanto ai soggetti che abbiano già beneficiato di almeno una delle indennità precedenti.
Gli aventi diritto riceveranno automaticamente senza necessità di presentare una nuova domanda l’ammontare dell’indennità, rapportato al compenso percepito nel 2019 verificato con i dati risultanti all’Agenzia delle Entrate.
Gli aventi diritto riceveranno una mail da Sport e Salute con il link per confermare la permanenza dei requisiti per i mesi di aprile e maggio o, in mancanza, per rinunciare all’indennità apponendo il flag sull’apposita casella; abbiamo conferme che le mail sono state già inviate a partire dal tardo pomeriggio del 28 maggio. L’indennità è complessiva e pertanto (diversamente da quanto sembrava in un primo momento rispetto alle prime bozze circolate) non è possibile pertanto confermare o rinunciare separatamente per ogni singola mensilità: la conferma dei requisiti o la rinuncia deve farsi unitariamente in riferimento all’intero bimestre aprile/maggio.
La mail, secondo quanto specificato nelle FAQ aggiornate, verrà inviata anche agli aventi diritto che avevano rinunciato alle indennità di gennaio/marzo 2021 o ad altre mensilità (ma devono aver percepito almeno una delle indennità nell’anno 2020).
Si raccomanda di prestare attenzione al momento di flaggare : si tratta di un passaggio importante perché anche se l’erogazione è automatica e non richiede una nuova domanda va in ogni caso confermato il possesso dei requisiti con dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art.445/2000 e quindi con valore di autocertificazione.
E’ importante precisare che sarà garantita anche la possibilità di accedere alla piattaforma per confermare o meno il possesso dei requisiti per chi non avesse ricevuto la mail perché modificata, non attiva o per eventuali disguidi tecnici.
Il termine perentorio per confermare il possesso dei requisiti è alle ore 24.00 del giorno 4 giugno 2021, per cui tutti coloro che non renderanno la dichiarazione richiesta entro il predetto termine non riceveranno l’erogazione automatica. Il termine vale sia per chi provvede mediante link dalla mail ricevuta, sia in ogni caso per chi accede direttamente sulla piattaforma, seguendo le procedure indicate sul sito.
Vi invitiamo comunque a seguire il canale Telegram di Sport e Salute https://t.me/s/SporteSalute
e a visitare il sito alla pagina https://www.sportesalute.eu/primo-piano/3327-aggiornamento-bonus-collaboratori-sportivi-erogazione-automatica-aprile-e-maggio.html per tutti gli aggiornamenti e le comunicazioni e per i dettagli della procedura di accesso alla piattaforma.
Quali sono i requisiti?
I requisiti per beneficiare del bonus previsto dal decreto Sostegni bis non si discostano da quelli individuati dalle precedenti disposizioni ma è utile richiamarli dettagliatamente, per confermarne o meno il possesso prima di beneficiare dell’erogazione automatica.
Gli aventi diritto sono:
- lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione di cui all’art.67 co.1 lett.m) presso il CONI, il CIP, le associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al Registro Coni;
- che abbiano cessato, ridotto, sospeso la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- che non siano percettori di altri redditi da lavoro (autonomo, subordinato ed assimilato, pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati, Naspi; non è invece incompatibile l’assegno ordinario di invalidità e, secondo quanto chiarito sulle faq di Sport e Salute in relazione alle precedenti indennità, la pensione di reversibilità in quanto di natura assistenziale);
- che non siano percettori del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza;
- Sono inoltre incompatibili e impediscono di ricevere l’indennità le prestazioni previste dal decreto Cura Italia artt.19,20,21,22,27,28,29,30,38 e 44 D.L. 18/20 e successive modifiche e integrazioni, come prorogate e integrate dalla successiva legislazione emergenziale e dal nuovo decreto sostegni:
- norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario;
- trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria;
- trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso;
- nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga;
- indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago;
- indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- indennità lavoratori del settore agricolo;
- indennità lavoratori dello spettacolo;
- Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19;
- indennità per gli iscritti al fondo gestione INPS;
- indennità per i lavoratori domestici.
- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, delle cooperative agricole, delle cooperative della piccola pesca;
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro con l’erogante;
- le somme a qualunque titolo percepite nel periodo d’imposta, anche erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;
- le remunerazioni dei sacerdoti nonché le congrue e i supplementi di congrua;
- le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;
- le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive nonché i conseguenti assegni vitalizi;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale;
- le prestazioni pensionistiche di natura complementare;
- gli altri assegni periodici, comunque denominati compresi quelli corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, e compresi quelli corrisposti in forza di testamento o di donazione modale;
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (personale docente universitario, e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università) e del personale di cui all’articolo 6, comma 5,del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, dell’area tecnico-scientifica e socio-sanitaria)
- Si ricorda inoltre, come già precisato da Sport e Salute, che l’indennità di disoccupazione NASpI, essendo sostitutiva del reddito, è da considerarsi reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e pertanto incompatibile con la percezione dell’indennità erogata da Sport e Salute ai sensi dell’art. 6, comma 2, TUIR.
Al riguardo viene ribadito il divieto di cumulo già previsto dall’articolo 31 del D.L. 18/20 (Cura Italia), ma viene precisato che Sport e Salute, acquisiti dall’INPS i dati relativi ai pagamenti effettuati dall’Istituto a tali soggetti, e previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna indennità prevista in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, verifichi l’ammontare delle indennità e ne liquidi l’importo spettante, detraendo le somme eventualmente già erogate da Sport e Salute o dall’INPS, nel limite massimo di spesa di 35,8 milioni di euro per l’anno 2021.
Tali soggetti non riceveranno la mail per la conferma dei requisiti relativamente ad aprile e maggio, ma, come precisato da Sport e Salute nelle FAQ aggiornate, saranno destinatari di un’apposita comunicazione in quanto rientrano in una procedura separata.
Avvocato del Foro di Padova