10 December 2020
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Il DPCM 3 dicembre 2020, in vigore dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021, introduce una serie di novità che si riflettono sui comportamenti dei cittadini e sulle loro vite in vista del Natale e del Capodanno.
Rimane invariato, intanto fino al 15 gennaio, il sistema “a colori” delle regioni per regolare gli spostamenti e le aperture commerciali al quale è stato però inserita una specifica appendice di ulteriori limitazioni dal 21 dicembre al 6 gennaio.
Mettendo però da parte in questa pagina le norme a carattere generale rispondiamo adesso all’interrogativo: cosa cambia per lo sport?
Lo sport dilettantistico “a colori”
In materia di sport, il testo del nuovo DPCM non presenta sostanziali differenze dal precedente. Di seguito con l’ausilio di quanto previsto dal Dipartimento per lo Sport si ripercorre le misure nello sport nelle tre aree di rischio
Zona gialla
È consentito svolgere l’attività sportiva e motoria all’aperto e nei centri sportivi all’aperto. Restano sospese le attività di palestre e piscine. Non sono consentiti gli sport di contatto, sul tema di veda un nostro precedente contenuto, salvo che in forma individuale e all’aperto. Restano consentiti gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dal CIP, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni sopra citate sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli. A tutti è consentito uscire dal comune di residenza senza particolari permessi e necessità, ma con il divieto di entrare in zone a rischio alto (arancione o rossa).Zona arancione
Per quanto riguarda le Regioni a elevata gravità (zona arancione) sono valide le disposizioni di cui sopra ad accezione del fatto che l’attività sportiva non si potrà svolgere al di fuori del proprio Comune di residenza, salvo che per le situazioni indicate all’art. 2, comma 4, lettera b).Zona rossa
Per quanto riguarda le Regioni caratterizzate da massima gravità (zona rossa) è previsto il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.
L’attività sportiva è possibile solo all’aperto e in forma individuale e può essere svolta, con l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione. Non è più praticabile all’aperto presso centri o circoli sportivi, che vengono chiusi dall’art. 3, comma 4, lettera d) del DPCM del 3 novembre 2020.
È consentito svolgere l’attività sportiva e motoria all’aperto e nei centri sportivi all’aperto. Restano sospese le attività di palestre e piscine. Non sono consentiti gli sport di contatto, sul tema di veda un nostro precedente contenuto, salvo che in forma individuale e all’aperto. Restano consentiti gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dal CIP, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni sopra citate sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli. A tutti è consentito uscire dal comune di residenza senza particolari permessi e necessità, ma con il divieto di entrare in zone a rischio alto (arancione o rossa).Zona arancione
Per quanto riguarda le Regioni a elevata gravità (zona arancione) sono valide le disposizioni di cui sopra ad accezione del fatto che l’attività sportiva non si potrà svolgere al di fuori del proprio Comune di residenza, salvo che per le situazioni indicate all’art. 2, comma 4, lettera b).Zona rossa
Per quanto riguarda le Regioni caratterizzate da massima gravità (zona rossa) è previsto il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.
L’attività sportiva è possibile solo all’aperto e in forma individuale e può essere svolta, con l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione. Non è più praticabile all’aperto presso centri o circoli sportivi, che vengono chiusi dall’art. 3, comma 4, lettera d) del DPCM del 3 novembre 2020.
Sono consentiti gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale previsti dalla norma. In questi casi sono consentiti anche gli spostamenti inter-regionali.
Quali novità con il DPCM 3 dicembre 2020: il preminente interesse nazionale
Dopo questa digressione analizziamo i cambiamenti introdotti con il recente DPCM del 3 dicembre 2020.
L’unica modifica riguarda il tema delle competizioni di interesse nazionale. La nuova formulazione ricalca precisamente quanto contenuto con il precedente DPCM del 3 novembre 2020 ad eccezione del possesso da parte dell’atleta della tessera agonistica e dell’aggiunta degli aggettivi – riferiti alle competizioni – agonistico e preminente interesse nazionale. Un ulteriore elemento di novità riguarda l’attribuzione al CONI e CIP del compito di vigilare.
L’unica modifica riguarda il tema delle competizioni di interesse nazionale. La nuova formulazione ricalca precisamente quanto contenuto con il precedente DPCM del 3 novembre 2020 ad eccezione del possesso da parte dell’atleta della tessera agonistica e dell’aggiunta degli aggettivi – riferiti alle competizioni – agonistico e preminente interesse nazionale. Un ulteriore elemento di novità riguarda l’attribuzione al CONI e CIP del compito di vigilare.
La circolare del Segretario Generale del CONI
Il Segretario Generale del CONI Carlo Mornati è prontamente intervenuto con una circolare chiarificatrice indirizzata a tutti gli organismi sportivi (FSN, DSA e EPS) nella quale stimolava quest’ultimi a comunicare con la dovuta urgenza i calendari con gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale fino al 31 gennaio 2021. Sempre con la medesima comunicazione il segretario ha poi specificato che saranno considerati conformi alle nuove disposizioni contenute solamente quegli eventi che sono riconosciuti di preminente interesse nazionale e la cui partecipazione è riservata ai soli tesserati agonisti dotati di copia del certificato medico agonistico che dovrà essere conservato presso la ASD/SSD di appartenenza.
La posizione di ASI
A pochi giorni di distanza anche Asi è intervenuta per fornire delle linee guida ai propri affiliati tramite una circolare a firma del proprio Presidente Senatore Claudio Barbaro.
Nel documento viene preso atto della richiesta avanzata dal CONI di trasmettere l’elenco di competizioni da considerare di preminente interesse nazionale aggiornato fino alla data del 31 gennaio 2021. Vi è di più: si conferma la partecipazione limitata ai soli atleti agonisti in possesso del certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica. Nel documento, richiamando la delibera di Giunta Esecutiva del 22 settembre 2018, si ricorda che partecipazione a tali eventi è riservata ai soli atleti tesserati agonistici raccomandando contestualmente a tutte le affiliate, i cui atleti saranno impegnati nelle attività preparatorie e di allenamenti, di avere sempre disponili le copie dei certificati medici sportivi di idoneità agonisticaIn conclusione la circolare evidenzia come affiliati e tesserati, potranno svolgere l’allenamento utile alla partecipazione alle competizioni nazionali, solo successivamente all’iscrizione agli eventi approvati e pubblicati dal CONI; solamente per questi soggetti verrà rilasciato il nulla osta ASI.
Nel documento viene preso atto della richiesta avanzata dal CONI di trasmettere l’elenco di competizioni da considerare di preminente interesse nazionale aggiornato fino alla data del 31 gennaio 2021. Vi è di più: si conferma la partecipazione limitata ai soli atleti agonisti in possesso del certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica. Nel documento, richiamando la delibera di Giunta Esecutiva del 22 settembre 2018, si ricorda che partecipazione a tali eventi è riservata ai soli atleti tesserati agonistici raccomandando contestualmente a tutte le affiliate, i cui atleti saranno impegnati nelle attività preparatorie e di allenamenti, di avere sempre disponili le copie dei certificati medici sportivi di idoneità agonisticaIn conclusione la circolare evidenzia come affiliati e tesserati, potranno svolgere l’allenamento utile alla partecipazione alle competizioni nazionali, solo successivamente all’iscrizione agli eventi approvati e pubblicati dal CONI; solamente per questi soggetti verrà rilasciato il nulla osta ASI.