Le richieste integrazioni che stanno arrivando dal RAS

Varie comunicazioni stanno arrivando alle ASD e SSD che hanno cambiato il proprio statuto.

In primis vengono contestate le clausole di cui all’art. 148 comma 8 del TUIR e 4 comma 7 del DPR 633/72, riferimenti per poter fruire della decommercializzazione dei corrispettivi specifici.

Sport e Salute spa evidenzia che l’inclusione di tali clausole, specialmente quelle riguardanti la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento dell’associazione o società “non è conforme a quanto previsto all’art. 7, comma 1 lett. h) del D.lgs. 36/2021 che prevede la devoluzione del patrimonio ai soli fini sportivi, a cui occorre strettamente uniformarsi.” Nello specifico l’art. 148 comma 8 lett.b) del TUIR dice che “l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662 […].” Quindi l’art. 7, comma 1 lett. h) e l’art. 148 comma 8 lett.b) del TUIR non sono in conflitto tra loro, ma negli statuti è necessario solamente fare in modo che si recepisca chiaramente che il vincolo di destinazione dovrà essere unitamente di natura sportiva, a favore di “altra associazione (o società) con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità”, sentito preventivamente il Ministero del Lavoro, a cui trasmettere la proposta di devoluzione. Altrimenti le cifre corrisposte ad associazioni o società sportive dilettantistiche come corrispettivo specifico, come abbonamenti, quote di iscrizioni a gare, tornei, quote di frequenza e simili, andrebbero ritenute come commerciali.

Altre osservazioni sugli statuti Sport e Salute le rivolge alle ASD e SSD che continuano a menzionare il Registro CONI.

Nella richiesta di integrazione viene riportato che “lo Statuto della società non risulta conforme all’articolo 12 del DLgs. 39/2021. E ss.mm. ii. L’art. 1 comma 2 dello statuto non deve contenere il riferimento al registro del C.O.N.I.”.  Difatti secondo la società gestrice del RAS non è ammesso prevedere nello statuto la simultanea iscrizione dell’associazione o società al RAS e al Registro Coni in quanto quest’ultimo ritenuto abrogato.

Considerando che l’art 12 del Dlgs. 39/2021 prevede il trasferimento al RAS della funzione di certificatore per associazioni e società sportive “della effettiva natura dilettantistica dell’attività da esse effettuata ai fini delle norme che l’ordinamento ricollega a tale qualifica”, ovvero il presupposto per beneficiare delle normative a favore di SSD e ASD, e che attraverso l’art. 10 comma 1 del DLgs. 36/2021 viene attribuita alle FSN, alle DSA e agli EPS la funzione di riconoscere le ASD/SSD come ente “sportivo dilettantistico” mediante l’affiliazione e l’iscrizione al RAS, non pare esserci nella normativa nessun divieto all’inclusione nello statuto e all’iscrizione in altri registri oltre al RAS, come il CONI.

Vi ricordiamo che chi provvederà alla modifica dello statuto dopo il termine previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 36/2021 dovrà pagare l’imposta di registro come da circolare n. 3 del 17/02/2024 dell’Agenzia delle Entrate.

 

Per gentile concessione di ASI Nazionale / ASI Sport Fisco
Testo a cura del Dott. Luca Mattonai
Tributario esperto in SSD