Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere. Redatte ai sensi del Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 e del Decreto Legge 23 luglio 2021 n.105. 6 agosto 2021 . Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello Sport.
Di seguito, i passaggi salienti delle nuove Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere. Il presente documento aggiorna pertanto le Linee Guida del 1° giugno 2021, senza innovare, come apparirebbe da una prima lettura, i contenuti dello stesso, bensì integrandolo con le prescrizioni inerenti il Passaporto Vaccinale – Certificato Verde – GreenPass, entrate in vigore il 6 agosto 2021.
Tenuto conto dell’esito dei monitoraggi effettuati nel tempo dal Dipartimento per lo sport, che hanno fatto emergere da parte dei *gestori la sostanziale corretta applicazione* delle misure di prevenzione previste nei protocolli condivisi nel tempo, si ritiene utile fornire indicazioni aggiornate, più dettagliate e prescrittive, in considerazione del più recente andamento della curva epidemiologica e dell’introduzione di nuove misure di controllo e prevenzione della diffusione del virus.
Il presente documento fornisce pertanto *indicazioni specifiche volte ad assicurare la prosecuzione delle attività sportive e dell’esercizio fisico* alle quali *devono attenersi tutti i soggetti che gestiscono*, a qualsiasi titolo, siti sportivi, centri di attività motoria, palestre, piscine, o i soggetti che comunque ne abbiano la responsabilità.
Le indicazioni, di carattere generale e unitario, sono da intendersi *temporanee e strettamente legate all’emergenza epidemiologica*. Il presente documento, qualora necessario, potrà essere ulteriormente declinato, per le singole discipline sportive, dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, tramite nuovi protocolli o addendum o integrazioni agli esistenti protocolli applicativi.
L’art. 3, comma 1 del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, introduce l’art. 9 bis al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e *dispone che dal 6 agosto 2021 l’accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, sia riservato esclusivamente alle persone in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19* di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
Nell’attuale quadro normativo, il presente documento aggiorna pertanto le linee guida del 1° giugno 2021, elaborate dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla luce
delle precedenti linee guida del 22 ottobre 2020 e del 5 marzo 2021, sulla base dei criteri definiti dal Comitato Tecnico-Scientifico, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana “FMSI”.
ALLEGATO 6
DISPOSIZIONI PER LE *PISCINE* PUBBLICHE E PRIVATE
Le seguenti disposizioni si applicano alle piscine pubbliche e private finalizzate alle attività natatorie e a quelle ludiche. Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale. Tali disposizioni sono tratte dai Protocolli Attuativi emanati dalla Federazione Italiana Nuoto, cui si rimanda per ulteriori aggiornamenti e per le specifiche in relazione agli allenamenti in vasca degli atleti di interesse nazionale.
1. *Per le piscine al chiuso l’accesso è riservato esclusivamente alle persone in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19* di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
2. Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà provvedere a predisporre un’opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi volti a facilitare, la gestione dei flussi e a sensibilizzare i frequentatori riguardo i comportamenti da assumere.
3. Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da eliminare eventuali condizioni di aggregazioni e regolamentare i flussi negli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; quest’ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
4. Prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita.
5. Prevedere l’accesso agli impianti esclusivamente tramite prenotazione.
6. Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce, ove fruibili, in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 metro. Per le modalità di accesso ed utilizzo di spogliatoi e docce si rimanda a quanto disposto nel paragrafo 6 “Pratiche di igiene negli spazi comuni”
7. Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche quando depositati negli appositi armadietti. È vietato l’uso promiscuo degli armadietti.
8. Dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata, altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell’area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani.
9. Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone.
10. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona per le piscine a uso natatorio; per le piscine non ad uso natatorio valgono le norme regionali di riferimento e quelle contenute nell’allegato 9 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020 e eventuali successive modifiche.
11. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto.
12. Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi
dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti 13. Al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione assicurare l’efficacia della filiera dei
trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0- 1,5 mg/I;
cloro combinato: minore o uguale a 0,40 m g/ I; pH 6.5 -7.5. Si fa presente che detti limiti devono
rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei
parametri di cui sopra non deve essere inferiore alle due ore.
14. Prima dell’apertura della vasca dovrà essere confermata l’idoneità dell’acqua alla balneazione a seguito dell’effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell’allegato 1 dell’Accordo Stato Regioni e PP.M. 16.07.2003, effettuate da apposite analisi di laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l’apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.
15. È assolutamente vietato soffiarsi il naso e urinare in acqua, ed è pertanto obbligatorio far indossare pannolini contenitivi ai bambini molto piccoli.
16. Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature: sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti ecc. Per le modalità di accesso ed utilizzo di spogliatoi e docce si rimanda a quanto disposto nel paragrafo 6 “Pratiche di igiene negli spazi comuni”.
17. Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l’occorrente.
18. Nelle piscine finalizzate alle attività ludiche deve essere assicurato lo stesso trattamento adottato per le piscine natatorie.
19. Si raccomanda al genitore/accompagnatore di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l’età degli stessi.
20. Le vasche che non consentano il rispetto delle indicazioni su esposte devono essere interdette all’uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.
21. I protocolli attuativi degli Enti di riferimento, conterranno anche misure di accesso alle strutture da parte del personale accompagnatore di persone con disabilità per i quali prevedere dispositivi di protezione individuali, nonché tutti gli altri dispositivi igienici previsti.
22. Tali Protocolli disporranno inoltre, ulteriori riferimenti e le misure relative alla clorazione dell’acqua, al ricambio dell’aria, e altre disposizioni di dettaglio.
ALLEGATO 7
DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA ALL’INTERNO DI *LUOGHI CHIUSI*
Le seguenti disposizioni si applicano a quei luoghi al chiuso deputati allo svolgimento di attività sportive, come ad esempio le palestre, sale fitness, ecc. anche situate all’interno di centri/circoli sportivi. *L’accesso a tali ambienti è riservato esclusivamente alle persone in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19* di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Tali disposizioni si applicano allo svolgimento di attività sportiva di base e attività motoria in genere. All’interno del sito dovrà essere garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni igieniche:
1. è obbligatorio rilevare la temperatura a tutti i frequentatori / soci / addetti / accompagnatori, giornalmente al momento dell’accesso, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;
2. è obbligatorio verificare all’ingresso che fruitori dei servizi ed eventuali accompagnatori indossino la mascherina protettiva e, in caso negativo, vietare l’ingresso;
3. è necessario individuare percorsi di ingresso e di uscita differenziati;
4. i bambini devono essere accompagnati da non più di un familiare;
5. è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante nelle zone di accesso all’impianto, di transito, nonché in tutti i punti di passaggio, inclusi gli accessi agli spogliatoi e ai servizi nonché gli accessi alle diverse aree;
6. nelle zone in cui si svolge attività fisica è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante in quantità calibrata alla superficie della sala e al numero di potenziali utenti, e comunque in numero non inferiore a 2 dispenser ogni 300 mq ed è anche necessario prevedere l’utilizzo di disinfettante adeguato all’igienizzazione delle superfici dell’attrezzatura condivisa;
7. è obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1 mt;
8. è obbligatorio indossare correttamente la mascherina in qualsiasi momento all’interno della struttura, ad eccezione del momento specifico in cui si svolge attività fisica sul posto. A titolo di esempio, la mascherina va indossata obbligatoriamente anche durante l’allenamento se il cliente si sposta da una postazione o un attrezzo di allenamento all’altro;
9. è obbligatorio indossare correttamente sempre la mascherina nelle zone di accesso e transito;
10. è obbligatoria la pulizia e la disinfezione delle aree di contatto di ciascun attrezzo dopo ogni utilizzo da parte dell’utente con opportuno prodotto igienizzante;
11. durante l’attività fisica è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’intensità dell’esercizio, comunque non inferiore a 2 metri. Ulteriori indicazioni di dettaglio potranno essere definite dagli specifici protocolli emanati delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate di riferimento, nonché della Federazione Medico Sportiva Italiana;
12. lavarsi frequentemente le mani;
13. non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
14. starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 15. se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
16. evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;
17. bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
18. gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati);
19. utilizzare, ove possibile, tappetini propri o, se di uso collettivo, è obbligatorio igienizzarli prima e dopo la sessione di allenamento;
20. non consumare cibo negli spogliatoi ed all’interno della palestra. Ai fini dell’attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messe a disposizione:
1. procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici e presenza di gel igienizzante;
2. sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine/respiratori);
3. indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;
4. specifiche attività di filtrazione dell’aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività, ad esempio tramite purificatori di aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire la quantità di aerosol;
5. sanitizzazione ad ogni cambio turno;
6. vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.). In aggiunta, coloro che praticano l’attività, hanno l’obbligo:
1. di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc.);
2. di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti
potenzialmente infetti;
3. di non toccare oggetti e segnaletica fissa.